La Legge di Bilancio 2017 ha confermato per altri 4 anni la possibilità di accedere alle agevolazioni per interventi edilizi antisismici sulla prima e seconda casa. Il cosiddetto “Sismabonus” copre inoltre anche i lavori effettuati sugli edifici adibiti ad attività produttive e le parti comuni condominiali, con lo scopo finale di prevenire al meglio il rischio sismico in Italia.
Per tutti gli interventi autorizzati dopo il 1° gennaio 2017 e le cui spese saranno sostenute tra questa data e il 31 dicembre 2021, sarà possibile richiedere una detrazione fiscale dall’imposta lorda. Si parte da una base del 50%, che però va a salire fino all’85% se il rischio sismico dell’edificio si riduce dopo i lavori. Il totale delle spese per cui si potrà fare richiesta di detrazione non potrà in ogni caso superare i 96.000 euro all’anno.
Scopriamo insieme come funzionano queste agevolazioni.
Chi può fare richiesta per le agevolazioni antisismiche?
Si può accedere al “Sismabonus” nel caso in cui l’immobile o l’edificio sul quale compiere gli interventi si trovi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, e cioè ad “alta pericolosità” e a “minore pericolosità”: questo significa praticamente quasi tutto il territorio nazionale. Per capire con precisione in quale zona è ubicata la costruzione di cui ci si vuole occupare, si possono trovare tutte le indicazioni sul sito della Protezione Civile.
L’accesso a questo bonus non è comunque limitato ai soli proprietari dell’edificio da riqualificare, ma anche agli eventuali affittuari che lo abitano, nel caso siano loro a sostenere le spese. Tutti i dettagli vengono chiaramente indicati nella Guida Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Come funziona il Sismabonus?
È importante notare che si può richiedere la detrazione non solo per gli interventi edilizi veri e propri, ma anche nel caso si voglia fare eseguire una verifica sismica dell’immobile.
Per ottenere il bonus, infatti, ci si deve rivolgere ad un tecnico professionista che certifichi ufficialmente la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’esecuzione dei lavori. La classe di rischio parte dalla A+ (rischio minore) alla G (rischio più elevato), come da Decreto Ministeriale visibile nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Come specificato prima, si potrà richiedere la detrazione fiscale per interventi edilizi antisismici sia su prima e seconda casa che su parti comuni condominiali e costruzioni adibite ad attività produttive, a patto che si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 del territorio nazionale. Dopo che il professionista avrà fatto la verifica della classe di rischio, dovrà occuparsi di preparare un progetto per incrementare la sicurezza antisismica dell’edificio ed occuparsi del successivo iter amministrativo edilizio. Completati i lavori, si procederà poi a una nuova certificazione, questa volta ad opera del direttore dei lavori e del collaudatore statico, per verificare la conformità degli interventi al progetto e l’eventuale miglioramento di classe di rischio.
Le detrazioni fiscali del Sismabonus
Le detrazioni fiscali partono da un minimo di 50%, ma se il rischio sismico si sarà ridotto si potrà ottenere una detrazione maggiore a seconda dell’entità del miglioramento di classe di rischio dell’edificio.
Nel caso di abitazioni e costruzioni destinate ad attività produttive si può arrivare infatti ad un 70% nel caso di passaggio a una classe inferiore e ad un 80% nel caso di passaggio a due o più classi inferiori. Nel caso invece di parti comuni condominiali, la detrazione può essere del 75% nell’eventualità del passaggio ad una classe inferiore e dell’85% per il passaggio a due o più classi inferiori.
Il bonus verrà poi ripartito nel corso di cinque anni in quote uguali, su una spesa massima che arrivi appunto a 96.000 euro annui per unità immobiliare. Se si tratta però di parti comuni condominiali questa spesa potrà essere fino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio. Si dovrà quindi indicare la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi, per poi vedersi riconoscere la detrazione nell’anno in cui sono stati eseguiti e pagati i lavori e nei quattro anni successivi.
Un’opportunità in più per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali è inoltre quella della cessione del credito. In questo caso si può infatti decidere, invece di richiedere la detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori o, in alternativa, ad altri soggetti privati. Unica esclusione a questa possibilità è la cessione a banche o intermediari finanziari. Maggiori dettagli su questa procedura si possono trovare comunque nel Provvedimento relativo dell’Agenzia delle Entrate.
La Guida Pratica, tutte le indicazioni, la documentazione tecnica, la normativa e le FAQ si possono invece consultare nel sito nel Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti.