La prima casa è un bene fondamentale. Per questo motivo, il Fisco riconosce una diminuzione sensibile delle imposte da pagare legate al suo acquisto. Questo trattamento di favore è detto agevolazione prima casa, e vedremo assieme ora quando è prevista, chi può ottenerla, e come non perderla.
Chi può ottenere l’agevolazione fiscale?
Per via dell’importanza attribuita all’acquisto della prima casa, lo stato prevede che le imposte da pagare siano ridotte. Per ottenere questo beneficio occorre il rispetto di alcuni requisiti:
- il fabbricato rientra in categorie non di lusso
- Il fabbricato si trova nel comune di residenza dell’acquirente (o dove intende stabilirla)
- l’acquirente possiede alcuni requisiti.
Vediamo più nel dettaglio quali sono i requisiti della casa e dell’acquirente.
Tipologie catastali valide per ottenere l’agevolazione
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione acquistata deve rientrare in una di queste categorie:
- abitazioni di tipo civile (A/2)
- abitazioni di tipo economico (A/3)
- abitazioni di tipo popolare (A/4)
- abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5)
- abitazioni di tipo rurale (A/6)
- abitazione in villini (A/7)
- abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (A/11)
Le agevolazioni valgono anche per l’acquisto delle pertinenze: magazzini e locali di deposito, rimesse ed autorimesse, tettoie chiuse o aperte. Lo sconto sull’imposta sarà fruibile per ciascuna di queste tre categorie. È sufficiente che queste pertinenze siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia comprata beneficiando dell’agevolazione “prima casa”.
Tipologie catastali che non prevedono l’agevolazione
Le agevolazioni “prima casa” non valgono, invece, per l’acquisto di queste categorie d’immobili:
- abitazioni di tipo signorile (A/1)
- abitazioni di ville (A/8)
- castelli e palazzi di eminenti pregi storici e artistici (A/9)
L’agevolazione fiscale prevista non è valida per le abitazioni di lusso e di pregio storico e artistico, ritenute incompatibili con l’intento di sgravare l’acquirente da un bene indispensabile e vitale.
Dove deve trovarsi l’immobile?
Altra condizione per la validità dell’agevolazione fiscale è la posizione dell’abitazione che si intende acquistare.
Per usufruire dei benefici fiscali, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se il compratore risiede in un altro comune, deve trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel comune dov’è situato l’immobile.
La dichiarazione di voler spostare la residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto della casa.
Ammontare delle imposte agevolate
Le agevolazioni fiscali si differenziano a seconda di chi vende l’immobile.
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione IVA, il compratore pagherà:
- Imposta di registro proporzionale nella misura del 2%
- Imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- Imposta catastale fissa di 50 euro
Se il venditore è un’impresa con vendita soggetta ad IVA, invece il compratore pagherà:
- IVA ridotta al 4%
- Imposta di registro fissa a 200 euro
- Imposta ipotecaria fissa a 200 euro
- Imposta catastale fissa a 200 euro
Le stesse imposte agevolate si applicano per le pertinenze, anche se acquistate con atto separato da quello di compravendita della “prima casa”.
Cosa accade se si ha già una prima casa?
Dall’1 gennaio 2016 i benefici fiscali per acquisto “prima casa” sono stati estesi anche al contribuente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
L’estensione dell’agevolazione è prevista anche nel caso di acquisto a titolo gratuito dell’immobile (donazione o successione).
Quando si perdono le agevolazioni?
Le agevolazioni si possono perdere. In questo caso, il compratore dovrà versare le imposte risparmiate, gli interessi ed una sanzione pari al 30% delle imposte stesse.
Questo accade se:
- Le dichiarazioni contenute nell’atto di acquisto sono false
- L’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquisti un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi brevi ad abitazione principale.
- non si sposta la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto
- entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.