L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che certifica il livello di efficienza energetica di un immobile. Attraverso l’APE a ciascun immobile viene assegnata una classe energetica identificata con una lettera: ognuna di esse indica una “posizione” all’interno di una scala che va da A4 a G, dove A4 rappresenta oggi il massimo livello di efficienza e G le peggiori prestazioni energetiche. La validità del documento è di 10 anni, salvo interventi in grado di influenzare le prestazioni energetiche dell’immobile: in tal caso, dovrà essere redatto un nuovo attestato.
L’APE in Italia: excursus normativo
L’attuale Attestato di prestazione energetica è stato introdotto in Italia con il Decreto Legge 63/2013 – convertito poi dalla legge 90/2013 – e ha sostituito il vecchio ACE, l’Attestato di Certificazione Energetica, introdotto a sua volta nel 2005 (D. Lgs. 192/05) con l’obiettivo di recepire la Direttiva Europea 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia.
Le finalità dei due attestati sono in realtà le stesse: certificare i consumi degli edifici al fine di stabilirne il livello di efficienza energetica. L’odierno Attestato di Prestazione Energetica è però più completo del vecchio ACE e fornisce indicazioni dettagliate sulle prestazioni energetiche dell’immobile in esame, permettendo di identificare anche i margini di miglioramento e gli interventi necessari per conseguire un risparmio energetico maggiore. Un aggiornamento volto a premiare l’edilizia di qualità e la trasparenza nei confronti di acquirenti e conduttori, in quanto, grazie al nuovo APE, sono immediatamente individuabili punti di forza e di carenza di un immobile per quanto riguarda l’aspetto energetico.
Per garantire ulteriore trasparenza al cittadino e, soprattutto, un confronto più semplice tra immobili diversi, il Mise ha emanato nel 2015 le Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici, tuttora valide, con l’obiettivo di omologare il sistema di valutazione energetica degli edifici in tutta Italia. Il documento fornisce infatti indicazioni puntuali e valide per tutto il territorio nazionale sui criteri generali, le metodologie da adottare per il calcolo dei consumi, la classificazione degli edifici, tutte le procedure amministrative da seguire, ma anche il formato a cui deve corrispondere l’APE e le norme di monitoraggio e controllo sul tema.
Ulteriori novità sull’Attestato di Prestazione Energetica sono state introdotte infine dal più recente D. Lgs. 48/2020, che apporta alcune modifiche per quanto riguarda gli accertamenti e le possibili sanzioni in caso di trasgressione alle norme sull’APE.
Come si calcolano le prestazioni energetiche di un immobile?
Per determinare le prestazioni energetiche di un immobile, i tecnici abilitati alla redazione dell’Attestato devono analizzare diversi parametri, identificati all’interno dello stesso Decreto Legge 63/2013 quando si definisce il significato dell’espressione prestazione energetica, che viene descritta come:
«Quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto anche del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici».
Semplificando, i parametri considerati per la redazione dell’APE di un immobile residenziale sono:
- La tipologia di impianti adottati per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e la produzione di acqua calda sanitaria
- L’isolamento termico dell’edificio
Ma anche:
- La posizione e l’esposizione dell’immobile
- Le caratteristiche geometriche dell’unità immobiliare.
Cosa contiene l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Attraverso l’analisi dei parametri sopra, l’esperto incaricato sarà in grado di fornire alcune informazioni dettagliate sull’efficienza energetica dell’immobile oggetto d’analisi, che si traducono in una serie di elementi che devono obbligatoriamente essere presenti all’interno dell’APE e cioè:
- Prestazione energetica globale dell’edificio
- Classe energetica individuata per l’immobile
- Qualità energetica del fabbricato in termini di capacità di contenimento dei consumi necessari per il riscaldamento e il raffrescamento
- Valori di riferimento, cioè i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti
- Emissioni di anidride carbonica collegate all’immobile
- Energia esportata
- Raccomandazioni per l’efficientamento energetico dell’edificio, comprese le proposte di interventi specifici di ristrutturazione e di riqualificazione energetica più significativi
- Informazioni sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, come diagnosi e incentivi finanziari disponibili al momento
- Data e verbale del sopralluogo obbligatorio per la valutazione da parte del tecnico abilitato, sottoscritto dal proprietario o un suo delegato.
Una volta redatto l’Attestato di Prestazione Energetica, il tecnico abilitato dovrà trasmetterlo alla Regione o alla Provincia Autonoma di riferimento, oltre a dover naturalmente inviare il documento al richiedente.
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