Dell’Attestato di Prestazione Energetica abbiamo già parlato: che cos’è, qual è stato il suo excursus normativo in Italia, che cosa contiene il documento. Rimane però da chiarire un ulteriore elemento: quando l’APE è obbligatorio per gli immobili residenziali? Una domanda che richiede una risposta complessa, perché dalla normativa in materia derivano diversi tipi di obblighi a seconda del caso: cerchiamo in questa breve guida di semplificare la questione, traducendo i principali obblighi in casi pratici
Quando è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica?
#1 Vendita dell’immobile
Nei casi di compravendita immobiliare il venditore è obbligato a fornire l’Attestato di Prestazione Energetica al nuovo acquirente: quest’ultimo, infatti, avrà il diritto di conoscere i consumi energetici e le possibilità di efficientamento della casa che sta per comprare e, con molta probabilità, in cui si trasferirà.
Il documento andrà allegato all’atto notarile e, se non si è già in possesso di APE in corso di validità – ricordiamo che la durata è di 10 anni, salvo interventi in grado di impattare il grado di efficienza energetica – le spese per produrre l’Attestato saranno a carico del venditore.
#2 Locazione dell’immobile
Per gli stessi motivi elencati sopra, in caso di nuovo contratto di affitto, il proprietario dell’immobile dovrà consegnare in copia l’Attestato di Prestazione Energetica al conduttore, anche se, nel caso di locazione di singola unità immobiliare, la copia non deve necessariamente essere allegata al contratto. Questo dovrà però contenere una clausola in cui il conduttore dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione relative all’attestazione energetica dell’immobile.
#3 Annunci per vendita e locazione dell’immobile
Nel caso degli annunci di vendita e locazione di immobili, non è naturalmente necessario esporre l’Attestato di Prestazione Energetica per intero: bisogna però indicarne le informazioni più importanti e utili al potenziale acquirente/conduttore per valutare i consumi energetici dell’immobile, e cioè l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale (IPE o EPgl, espresso di solito in kWh/m³ all’anno) e la classe energetica dell’immobile. Tutti dati, questi, che si possono ottenere solo quando si è in possesso di un APE in corso di validità.
#4 Nuove costruzioni
Per le nuove costruzioni, la normativa prevede che sia il costruttore stesso a provvedere all’Attestato di Prestazione Energetica al termine dei lavori, rivolgendosi a un professionista indipendente ed estraneo a qualsiasi fase di progettazione e realizzazione dell’immobile. L’APE andrà consegnato al Comune in cui si trova l’immobile, prima di richiedere il certificato di agibilità: a quest’ultimo dovrà poi essere allegato l’Attestato di Prestazione Energetica al momento della consegna della documentazione al compratore.
Fanno eccezione i casi in cui le nuove costruzioni vengano vendute senza abitabilità o agibilità, situazione che si verifica in particolare in due casi: per gli immobili “al rustico”, cioè senza finiture e impianti tecnologici, oppure in stato di “scheletro strutturale”, e cioè privi delle pareti verticali esterne o di altri elementi dell’involucro edilizio. In questi casi l’APE non deve essere prodotto per l’impossibilità stessa di determinare lo stato energetico di un immobile privo di elementi indispensabili per la valutazione come gli impianti e l’involucro: è necessario però che le situazioni di inagibilità e inabitabilità vengano dichiarate nell’atto notarile relativo alla compravendita ai fini dell’esonero dall’APE.
#5 Ristrutturazioni importanti di un immobile
Quando si esegue una ristrutturazione importante di un immobile nasce l’obbligo di produrre un nuovo Attestato di Prestazione Energetica. Che cosa si intende per ristrutturazione importante? Qualsiasi intervento – che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria – che interessi una superficie maggiore del 25% dell’involucro dell’intero edificio. È il caso, per esempio, del rifacimento delle pareti e/o intonaci esterni o del tetto, ma anche degli interventi di impermeabilizzazione delle coperture, o comunque di interventi sull’involucro dell’edificio ritenuti rilevanti per il loro impatto sull’efficienza energetica.
#6 Agevolazioni fiscali
Si ricollega al punto precedente l’ultimo caso: l’Attestato di Prestazione Energetica può essere richiesta per accedere ad alcuni interventi di ristrutturazione ed efficientamento agevolabili con le detrazioni fiscali previste di volta in volta dalla normativa.
Per usufruire del Superbonus al 110%, per esempio, è necessario che gli interventi di isolamento termico delle superfici o quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti aumentino di almeno due classi energetiche l’efficienza dell’edificio (o comportino il conseguimento della massima classe possibile, se il livello è già elevato): la prova di tutto questo viene fornita tramite l’APE. Nel dettaglio, per accedere al Superbonus, bisognerà presentare l’attestazione relativa all’efficienza ante-intervento e l’attestazione realizzata al termine dei lavori da un tecnico abilitato, che dovrà avere la forma di dichiarazione asseverata, in grado di certificare, cioè, anche la congruità delle spese rispetto ai lavori eseguiti e ai relativi requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
Questi i principali casi in cui è necessario avere l’APE aggiornato a portata di mano. Anche tu hai bisogno di ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica di un immobile? Visita il nostro shop per richiedere l’APE comodamente online e ottenerlo in tempi brevi!
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