La legge di bilancio per il 2018 ha confermato ed esteso il Bonus Ristrutturazioni, permettendo così a chi compie degli interventi di manutenzione, restauro o messa in sicurezza di un immobile, di ottenere il 50% di detrazione Irpef sulle spese sostenute. Tra i diversi lavori ammessi nella detrazione di cui si parla, c’è anche la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio. Vediamo più nel dettaglio come funziona in questi casi.
Volume e superficie dell’immobile da demolire e ricostruire
Uno dei requisiti fondamentali per poter ottenere questa agevolazione fiscale è quello di non aumentare il volume preesistente in fase di ricostruzione. Se quando si ricostruisce si procede anche con un ampliamento, non si avrà più diritto a nessuna detrazione, in quanto viene considerata come una nuova costruzione. Unica eccezione a questa regola è quando ci siano degli aumenti di volume dovuti alle innovazioni necessarie all’adeguamento ai criteri antisismici. A parità di volume è comunque permesso incrementare la superficie utile, come anche spostare lievemente il nuovo edificio rispetto al sedime originario. Questo è un riflesso dell’eliminazione dell’obbligo al rispetto della sagoma edilizia dell’immobile demolito, obbligo che è attualmente in vigore solo per gli edifici vincolati.
Chi può ottenere il Bonus Ristrutturazioni?
Per ottenere quest’agevolazione fiscale, il richiedente deve necessariamente essere:
– il proprietario (o nudo proprietario) di un certo immobile;
– il titolare di diritti di godimento sull’edificio, e cioè uso, usufrutto, nuda proprietà, abitazione o superficie;
– il comodatario o il locatario;
– il socio di una cooperativa, un imprenditore individuale, una società semplice in nome collettivo o un’impresa familiare;
– un familiare convivente o comunque il convivente more uxorio del proprietario che si prende in carico gli interventi edilizi di ristrutturazione.
Per quali spese si può richiedere il bonus?
Come anticipato, chi richiede l’agevolazione può ottenere un rimborso Irpef del 50% sulle spese sostenute per gli interventi edili di ristrutturazione eseguiti su un immobile. È necessario però che queste spese siano state pagate tramite bonifico bancario; inoltre non si possono oltrepassare i 96.000 euro di valore per ciascuna unità immobiliare. Il rimborso Irpef sarà poi restituito in pagamenti annuali che dureranno 10 anni a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
Nello specifico, i pagamenti per cui si può richiedere il bonus fiscale sono quelli dedicati a:
– perizie e sopralluoghi;
– progettazione e altre prestazioni professionali richieste dall’intervento messo in atto;
– relazione di conformità dei lavori;
– messa a norma dell’immobile;
– acquisto dei materiali;
– oneri di urbanizzazione;
– il bollo, l’IVA e tutti i diritti pagati per autorizzazioni, concessioni e denunce di inizio lavori;
– ogni altro costo che però sia strettamente legato alla realizzazione degli interventi.
Due casi sono poi da specificare in maniera particolare:
– anche chi esegue i lavori di ristrutturazione in autonomia ha diritto ad ottenere il bonus, ma in questo caso saranno interessate solo le spese di acquisto materiale;
– se ci sono invece dei costi legati al trasloco o alla custodia di mobili durante il periodo in cui si eseguono gli interventi, queste non sono detraibili.
Ecco come funziona l’agevolazione fiscale
Per ottenere la detrazione Irpef bisogna inserire nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’edificio su cui si eseguono i lavori. Inoltre è importante conservare tutti i documenti relativi agli interventi di ristrutturazione, a partire da quelli relativi ai pagamenti. È fondamentale quindi pagare ogni spesa tramite bonifico parlante bancario o postale. Nel caso però in cui questo fosse impossibile (come per autorizzazioni e concessioni), sono accettati anche i pagamenti tramite carta di debito o credito.
Ecco i documenti necessari per ottenere il bonus:
– domanda di accatastamento, se l’edificio non è censito;
– tutte le ricevute ICI e IMU;
– tutte le concessioni e autorizzazioni del caso e, se non previste dalla legge, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio lavori e attestare che gli interventi eseguiti sono tra quelli che rientrano nelle agevolazioni;
– una dichiarazione di consenso ai lavori di ristrutturazione da parte del possessore dell’immobile;
– se si tratta di parti comuni di un condominio, la delibera di approvazione dell’assemblea, oltre alla tabella millesimale della ripartizione delle spese;
– comunicazione all’ASL con le informazioni di base sul committente, chi esegue i lavori, l’ubicazione, la data di inizio e l’assunzione d responsabilità rispetto agli obblighi di legge.
Dal mese di settembre è inoltre obbligatorio trasmettere comunicazione all’ENEA di tutti i dati relativi alla ristrutturazione che abbiano portato ad una riduzione dei consumi energetici o che riguardino l’utilizzo di fonti rinnovabili.