Negoziazione assistita obbligatoria: che cos’è e come funziona

 

Il Decreto Giustizia, entrato in vigore a febbraio 2015, ha introdotto nell’ordinamento italiano una nuova possibilità di evitare le lungaggini e i costi di un processo ordinario per i contenziosi di risarcimento.

Ispirata alla legge francese, la negoziazione assistita obbligatoria prevede il dovere di tentare una conciliazione prima di iniziare una causa per il pagamento di somme fino a 50mila euro. Questo istituto può essere molto utile nelle controversie in ambito immobiliare, come ad esempio nelle richieste di risarcimento per vizi occulti. Restano invece affidate alla mediazione obbligatoria le liti legate al condominio, alla locazione e al comodato.

Nel caso della negoziazione, la parte è obbligata a chiedere l’assistenza di un avvocato e a tentare la via stragiudiziale, pena l’improcedibilità. Il professionista comunica alla controparte l’intenzione di trovare un accordo: l’invito deve specificare l’oggetto della controversia e avvertire che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutate dal giudice ai fini delle spese di giudizio. Trascorsi i 30 giorni, l’avvocato potrà iniziare la causa.

Come spiega l’associazione di consumatori Aduc, quando la negoziazione ha successo le parti – insieme ai rispettivi legali – stipulano una convenzione con cui si impegnano, entro un termine stabilito (non inferiore a un mese, né superiore ai tre) a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia. L’accordo diventerà titolo esecutivo anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto. Se invece la trattativa fallisce, la parte potrà iniziare l’azione giudiziale.

Se dunque una causa ordinaria per risarcimento danni può costare anche più di 6.000 euro, con tempi di attesa di circa 6 anni considerati tutti i gradi di giudizio, la lettera di invito alla negoziazione invece non ha oneri particolari e –  qualora si trovasse un accordo – entrambe le parti risparmierebbero sia le spese vive (come il contributo unificato), sia le spese legali. Verrebbe evitata inoltre l’esposizione alla condanna al pagamento delle spese legali altrui. All’avvocato sarà dovuto solo l’onorario per la transazione, per una media di 1.500 euro.

 

27 agosto 2015

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