Sono diversi i casi che suscitano dubbi sul pagamento delle imposte sulla prima casa. L’esempio tipico è quando il proprietario non risiede, per vari motivi, abitualmente nella sua abitazione. Ma ci possono essere altre situazioni personali e familiari che impediscono di capire subito chi deve pagare o se si debba farlo. Ecco un quadro sintetico e chiaro su quali sono le imposte sulla prima casa e quando non bisogna pagarle.
Le imposte casa: IMU e TASI
Le due imposte principali che gravano sulle abitazioni sono l’IMU e la TASI.
L’IMU è l’Imposta Municipale Unica: è una tassa comunale che interessa non solo le abitazioni, ma tutti i beni immobili di cui si è proprietari, compresi altri edifici e terreni. L’ammontare dell’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. Ci sono quindi delle apposite tabelle che riportano al calcolo dell’aliquota specifica.
La TASI invece è il Tributo sui Servizi Indivisibili: insieme con IMU e TARI (la tassa sui rifiuti), è una componente dell’Imposta Unica Comunale. Il suo scopo è quello di finanziare servizi come la manutenzione del verde pubblico, l’illuminazione o l’attività della polizia locale.
Ora vediamo assieme i casi nei quali è legittimo chiedersi se si debba o meno pagare le imposte, e i casi in cui si è esentati dal pagamento.
Quando non serve pagare?
La Legge di Stabilità 2016 ha abolito IMU e TASI sull’abitazione principale. Sia per l’IMU che per la TASI si ha esenzione completa quando la casa di proprietà è la propria abitazione principale. Unica eccezione si ha nell’eventualità in cui si tratti di una casa “di lusso”, che al catasto risulta catalogata nelle categorie A1, A8 e A9.
Per beneficiare dell’esenzione di pagamento da IMU e TASI, la prima casa deve essere considerata “abitazione principale”. In caso contrario, bisognerebbe pagare le imposte al fisco. Ma quando si può affermare che la nostra casa è abitazione principale? Il requisito essenziale è avere la residenza stabilita in quella casa. In caso contrario, o nel caso in cui non vi sia dimora abituale, non si avrà diritto all’esenzione.
La legge prevede anche una detrazione di 200 euro, applicabile in determinati casi specifici, con facoltà per il comune di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Ci sono però altre situazioni particolari: alcune più semplici, altre più articolate, alle quali il Ministero delle Finanze ha dato risposta. Vediamo assieme le più comuni.
I casi dubbi: quando chiedersi se bisogna pagare
Un trasferimento di lavoro o altri motivi personali possono portare il proprietario della casa a non abitarvi anche per lunghi periodi. In questi casi, sorge spontanea la domanda sulla necessità o meno del pagamento delle imposte sulla casa. Chi le deve pagare? Vanno pagate integralmente? Ci sono agevolazioni o esenzioni? Cosa dice la legge?
Ecco i principali casi concreti, che possono spingere a farsi queste domande.
– Se la prima casa non è abitata
– Se non si ha la residenza ufficiale nella prima casa
– Se si tratta di una casa di lusso
– Se moglie e marito abitano in due case separate o sono divorziati
Queste e altre situazioni possono suscitare dubbi su come fare per essere in regola col pagamento delle imposte. Vediamo insieme nel dettaglio come capire se bisogna pagare in questi casi.
Casi di esenzione dal pagamento per legge
La legge ci viene incontro, individuando diversi casi in cui un immobile è esente dal pagamento perché equiparato a un’abitazione principale. Eccone alcuni:
– immobili che appartengono al personale permanente delle Forze Armate, Vigili del Fuoco o Polizia, che non siano stati dati in locazione
– se stabilito per delibera comunale, le abitazioni di proprietà (o di cui godono di usufrutto) di anziani ricoverati in istituti di riposo, e che non siano locate
– case di proprietà di persone residenti all’estero, iscritte all’AIRE, e pensionate nel Paese in cui risiedono, a patto che la casa non sia data in locazione o comodato d’uso
– case popolari e di housing sociale;
– abitazioni assegnate da cooperative indivise ai propri soci o agli studenti;
– case assegnate ad uno dei coniugi in caso di separazione
Le situazioni più complesse
Oltre ai casi di esenzione stabiliti in modo chiaro dalla legge, ci sono altre situazioni piuttosto comuni, che richiedono spesso uno sguardo più approfondito.
Coniugi che vivono in abitazioni diverse
Nel caso in cui i due coniugi siano sposati, ma per necessità si trovino a risiedere in case diverse, la situazione cambia a seconda che le due abitazioni siano nello stesso Comune o in due Comuni diversi.
– Coniugi che vivono in due case nello stesso comune: le agevolazioni si applicano solo a uno dei due immobili.
– Coniugi che vivono in due case in comuni diversi: le agevolazioni si applicano ad entrambi gli immobili. Se il nucleo familiare comprende figli con meno di 26 anni, si ha diritto anche a una maggiorazione della detrazione di 50 euro, ma solo per la casa dove questi hanno stabilito la residenza.
Abitazione di proprietà diversa dall’abitazione di residenza
Cosa succede nell’eventualità che si abbia residenza e si sia proprietari di una casa, ma che per motivi di lavoro si dimori altrove?
In questo caso viene a mancare uno dei requisiti fondamentali per ottenere la detrazione dell’IMU, e cioè la dimora abituale nell’abitazione. Per questo motivo non si potrà usufruire delle agevolazioni fiscali. Bisognerà, quindi, corrispondere il pagamento delle imposte sulla casa.
La comproprietà
Nel caso si sia comproprietari di un immobile le possibilità sono diverse.
– Se due persone hanno la propria residenza anagrafica e dimorano abitualmente in una stessa abitazione di cui sono comproprietarie, allora la detrazione va divisa in parti uguali. Questo accade anche nel caso in cui uno dei due sia proprietario dell’immobile per una percentuale maggiore del suo valore.
– Se invece dei due comproprietari solo uno ha residenza e dimora abituale nell’abitazione, allora sarà solo quella persona ad usufruire della detrazione IMU.
Per maggiori informazioni potete consultare l’approfondimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’apposita tabella con le aliquote di pagamento e i casi di esenzione del Ministero.